Giudice di Pace

Dettagli del documento

L'Ufficio del Giudice di pace a Sanluri si trova nel palazzo comunale in via Carlo Felice 201, Primo Piano.

Descrizione

L’ufficio del Giudice di Pace di Sanluri è competente per il territorio dei comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

Contatti
via Carlo Felice, 201 – 1° piano
Telefono: 0709383350  
Email: prot.gdp.sanluri@giustizia.it
PEC: gdp.sanluri@giustiziacert.it

Orario al pubblico
Dal lunedì al venerdì 10:30 – 13:00 
Il mercoledì pomeriggio 16:00-17:30

Competenza civile per materie e valore
Le indicazioni circa la competenza indicate qui di seguito hanno un valore meramente informativo e orientativo al pubblico e non sono esaustive né complete: occorre sempre fare riferimento alle indicazioni di legge.
La competenza civile del Giudice di Pace (di cui all’art. 7 del Codice di Procedura Penale) è relativa a:

  • beni mobili di valore inferiore a € 5.000 (€30.000 dal 2025)
  • danni da circolazione di veicoli e natanti fino ad € 20.000 (€50.000 dal 2025)
  • opposizione ad alcune sanzioni amministrative (c.d. ”multe” da circolazione stradale e sospensioni di patente)
  • termini dei terreni e distanze stabilite da leggi, regolamenti, usi riguardo alberi e siepi (dal 2025, ogni controversia in materia di termini e distanze tra costruzioni, piantagioni, muri, fossati e siepi, nonché alcune controversie in materia di finestre e apertura e chiusura di luci)
  • misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case (tutte le cause in materia di condominio dal 2025)
  • immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti oltre la normale tollerabilità tra proprietari e detentori (affittuari) di abitazioni civili
  • interessi per ritardo nel pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
  • dal 2025 si aggiungeranno inoltre nuove materie di competenza
  • acque e stillicidio,
  • possesso e restituzioni di cose;
  • occupazione di luoghi, rinvenimento, unione e commistione di cose;
  • esercizio di servitù prediali, enfiteusi;
  • impugnazione di regolamenti che disciplinano le comunioni e delle deliberazioni dei partecipanti alla comunione;
  • usucapione di immobili e altri diritti reali su immobili (di valore inferiore ad ¤ 30.000)
  • proprietà rurali di valore inferiore ad ¤ 30.000;
  • materia di accessione e di superficie di valore inferiore ad ¤ 30.000;
  • espropriazione forzata di cose mobili (pignoramenti);
  • apposizione e rimozione di sigilli;
  • proroga termine d’inventario per l’eredità con beneficio d’inventario;
  • fissazione di termine per la presentazione di testamento olografo e per l’apertura di testamento segreto, istanza per cancellazione delle parti non patrimoniali nelle copie di testamenti, determinazione della persona depositaria di proprietà divisa in eredità;
  • autorizzazione alla vendita di cose deperibili del creditore, deposito di cosa venduta in locale pubblico, nomina di commissario per la vendita di cose non pagate dal compratore;
  • autorizzazione all’apertura forzata di cassetta di sicurezza;
  • autorizzazione alla riparazione di sponde o argini non riparati dal proprietario;
  • sequestro di immobili;
  • riabilitazione del debitore protestato e relativa opposizione;

Competenza penale
Le indicazioni circa la competenza indicate qui di seguito hanno un valore meramente informativo e orientativo al pubblico e non sono esaustive né complete: occorre sempre fare riferimento alle indicazioni di legge.

La competenza penale del giudice di pace riguarda i seguenti reati:

  • percosse;
  • lesioni personali lievi e non aggravate, contro persone diverse dal convivente;
  • lesioni personali colpose perseguibili a querela, tranne alcune situazioni;
  • diffamazione non a mezzo stampa o pubblico e non a corpo politico, amministrativo o giudiziario;
  • minaccia non grave e procedibile a querela;
  • furto momentaneo, furto per bisogno, rastrellamento di fondo altrui, usurpazione;
  • deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi;
  • invasione di terreni o edifici, se disarmata e in meno di 5 soggetti;
  • danneggiamento semplice, deturpamento e imbrattamento di cose altrui (non mezzi di trasporto o cose di interesse storico/artistico);
  • ingresso abusivo nel fondo altrui, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, uccisione o danneggiamento di animali altrui (eccetto su greggi e bovini);
  • somministrazione di alcolici a minori o infermi di mente, anche con distributori automatici senza lettura dei documenti; determinazione in altri dello stato di ubriachezza, somministrazione di alcolici a persone in stato di manifesta ubriachezza;
  • inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori su cui si ha autorità;
  • mancata iscrizione dei portieri di case o alberghi;
  • inosservanza di ordini sulla sicurezza da parte di passeggero di nave o aereo, inosservanza di ordine di arresto da parte del componente dell’equipaggio, componente dell’equipaggio che si addormenta;
  • accesso abusivo a sezione elettorale, disordini in sezione elettorale, sottoscrizione di più liste o candidature;
  • apertura di farmacia non autorizzata;
  • realizzazione di ferrovia abusiva, inosservanza del divieto di taglio di boschi laterali alle linee ferroviarie, movimentazione abusiva di passaggi a livello;
  • offerta di riffa al pubblico, raccolta di scommesse del lotto senza autorizzazione o fuori dei punti di raccolta;
  • immissione sul mercato di recipienti a pressione privi di marcatura CE;
  • alcune contravvenzioni in materia di dispositivi medici;
  • ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed espulsione.

 

Ultimo aggiornamento: 11/04/2024, 13:12