Elezioni Trasparenti
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La sezione "Elezioni trasparenti" nasce in ottemperanza all'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
L’articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (e successive modifiche e integrazioni) ha stabilito l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato:
• il curriculum vitae;
• il certificato rilasciato dal casellario giudiziale (articolo 24 del Testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).
L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione (24 maggio 2026)
Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.
Il Comune, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale (31 maggio 2026), ha l’obbligo di pubblicare, in una apposita sezione del proprio sito internet denominata “Elezioni trasparenti”, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico.
I cittadini in questa sezione potranno consultare il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di tutti i candidati ammessi.
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