Descrizione
L’articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (e successive modifiche e integrazioni) ha stabilito l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato:
• il curriculum vitae;
• il certificato rilasciato dal casellario giudiziale (articolo 24 del Testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).
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